Affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

Riferimento normativo:

Art. 10, co. 5; art. 14, co. 3; art. 17, co. 2; art. 24;
art. 30, co. 2; art. 31, co. 1 e 2;
D.lgs. 201/2022
Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

 

Contenuto dell'obbligo:

Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali:

1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5);

2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3);

3) Deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale;

4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (artt. 24 e 31 co. 2);

5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2)

 

L’ASST Bergamo Est non rientra tra:

a) gli «enti locali»: gli enti di cui all’articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
b) gli «enti competenti»: gli enti cui alla lettera a) , nonché gli altri soggetti competenti a regolare o organizzare
i servizi di interesse economico generale di livello locale, ivi inclusi gli enti di governo degli ambiti o bacini di cui all’articolo 3 -bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e le forme associative tra enti locali previste dall’ordinamento.

Ultimo aggiornamento: 30/05/2024